IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
                            Sezione terza 
 
     Ha pronunciato le  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  5330  del  2014,  proposto  da  Aquilone  Societa'
cooperativa edilizia, con sede  in  Avellino  alla  via  Vincenzo  De
Napoli n. 85, in persona del  legale  rappresentante  presidente  pro
tempore del  C.d.A.  arch.  Carmine  Russo,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Vincenzo Scolavino, con domicilio eletto presso  lo  studio
legale Satta Flores in Napoli  alla  via  Generale  Orsini,  n.  5  e
domicilio digitale: vincenzo.scolavino@pecavvocatinola.it 
    Contro Regione Campania, in  persona  del  legale  rappresentante
presidente pro tempore della giunta,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati  Beatrice  Dell'Isola  e  Massimo  Consoli   dell'Avvocatura
regionale, con domicilio eletto presso la sede  dell'ente  in  Napoli
alla    via    S.     Lucia     n.     81     (domicili     digitali:
beatricedellisola@pec.regione.campania.it                           -
massimoconsoli@pec.regione.campania.it); 
    Per l'annullamento  dei  decreti  del  direttore  generale  della
Direzione  generale  per  il  Governo  del  Territorio  della  giunta
regionale n. 356 e n. 395 privi di data, trasmessi  (rispettivamente)
con note a mezzo p.e.c. del 13 giugno 2014 e del 16 giugno 2014,  con
i quali e' stata  disposta  l'archiviazione  dei  progetti  di  nuova
edificazione ai  sensi  dell'avviso  pubblico  per  il  programma  di
edilizia residenziale sociale, di cui al D.D. n.  376/2010,  «perche'
non ammissibile a contributo o agevolazione a  norma  del  comma  153
della legge regionale n. 5/2013»; di ogni ulteriore atto presupposto,
preparatorio, connesso e consequenziale,  ivi  compresi,  ove  e  per
quanto possa occorrere, tutti gli atti richiamati  nei  provvedimenti
impugnati, ancorche'  non  direttamente  conosciuti:  note  prot.  n.
569803 del 6 agosto 2013, n. 624999 del 10 settembre 2013 e n. 638730
del 16 settembre 2013, a firma del coordinatore p.t.  dell'ex  A.G.C.
16 Governo del Territorio; parere reso dal  Capo  Dipartimento  delle
politiche territoriali con nota prot. n.  809/CD/13  del  16  ottobre
2013; note prot. n. 0050353 del 23 gennaio 2014, n.  0186649  del  14
marzo 2014 e n. 0353778 del 23 maggio 2014 del direttore generale per
il Governo del Territorio; note prot. n. 0254755 del 9 aprile 2014  e
n.  345014  del  20  maggio  2014  del  RUP   del   procedimento   di
archiviazione;  nota  prot.   n.   0275278   del   17   aprile   2014
dell'Avvocatura regionale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 
    Viste le produzioni delle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Relatore per l'udienza pubblica del giorno  5  febbraio  2019  il
dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti  gli  avvocati  Vincenzo
Scolavino e Maria Vittoria de  Gennaro,  per  delega  degli  avvocati
Dell'Isola e Consoli; 
    1. La Cooperativa ricorrente e' insorta avverso  i  provvedimenti
di archiviazione dei progetti di nuova edificazione da essa  proposti
ai sensi dell'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale  n.  376
del  28  luglio  2010  («Avviso  per  la  definizione  del  Programma
regionale di edilizia residenziale sociale  di  cui  all'art.  8  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  16  luglio  2009
"Piano Nazionale di Edilizia Abitativa"»). 
    Espone che: 
        con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
16 luglio 2009 veniva approvato il  Piano  nazionale  per  l'edilizia
abitativa e, con il  successivo  decreto  ministeriale  dell'8  marzo
2010, il Ministero per le infrastrutture e i trasporti ripartiva  tra
le regioni l'importo di € 377.885.270,00, destinato a  finanziare  le
quattro  linee  di  intervento  previste  dall'art.  1   del   piano,
assegnando  per  tali  finalita'  alla   Regione   Campania   risorse
economiche per complessivi € 41.168.899,68; 
        con decreto dirigenziale n. 376 del 28 luglio  2010  l'A.G.C.
16 Governo del Territorio - settore Edilizia Pubblica  abitativa,  la
Regione Campania approvava l'«Avviso per la definizione del Programma
regionale di edilizia residenziale sociale  di  cui  all'art.  8  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  16  luglio  2009
"Piano nazionale di edilizia abitativa"»; 
        l'art. 5 dell'avviso pubblico («Tipologie degli  interventi»)
comprendeva tra i progetti ammessi a  contributo  gli  interventi  di
nuova costruzione, sicche' la ricorrente partecipava  alla  procedura
di selezione, presentando due distinte proposte: la prima (denominata
«Housing Quattrograna ovest-nord»),  da  realizzarsi  nel  Comune  di
Avellino alla Via Zigarelli; la seconda (denominata  «Costruzione  di
una struttura socio-residenziale»),  da  realizzarsi  nel  Comune  di
Aiello del Sabato (AV), in Contrada Valle S. Andrea; 
        con decreto dirigenziale n. 62 del 3 marzo 2011 entrambi  gli
interventi venivano ammessi alla procedura di  negoziazione  prevista
dall'art. 8 del bando ed erano altresi'  indette  le  conferenze  dei
servizi, con il coinvolgimento dei comuni interessati; 
        con nota prot. n. 50353 del  23  gennaio  2014  il  direttore
generale per il Governo del  Territorio  rappresentava  che,  durante
l'istruttoria, era intervenuta la legge regionale n. 5 del  6  maggio
2013, il cui art. 1, comma 153, fissava «il principio del divieto  di
contributi  o  agevolazioni  regionali  per   il   finanziamento   di
interventi  di  nuova  edificazione»,  comunicando  alla  Cooperativa
l'avvio del procedimento di archiviazione delle proposte  progettuali
prevedenti una nuova edificazione; 
        con gli impugnati decreti e'  stata  in  tal  senso  disposta
l'archiviazione dei progetti presentati dalla Cooperativa Aquilone; 
        in seguito, veniva pubblicata la legge regionale  n.  16  del
2014, che all'art. 1, comma 82, ha aggiunto il comma 153-bis all'art.
1 della legge regionale n. 5 del 2013,  stabilendo  che  la  suddetta
disciplina del comma 153 non si applica ai procedimenti finalizzati a
finanziare attivita' di nuova  edificazione,  purche'  avviati  prima
dell'entrata in  vigore  della  legge  regionale  n.  5  del  2013  e
conclusi, con la sottoscrizione delle  convenzioni,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della norma; 
        per l'effetto la Cooperativa invitava la Regione  a  disporre
l'annullamento in autotutela dei decreti  n.  356  e  n.  395,  senza
ottenere riscontro. 
    2. Operate queste premesse, con tre motivi di ricorso e'  dedotta
l'illegittimita' degli impugnati decreti per violazione di  legge  ed
eccesso di potere, sostenendo che: 
        i  progetti  ineriscono  al  Piano  nazionale   di   edilizia
abitativa approvato con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 16 luglio 2009 (in attuazione della legge n.  133  del  2008
che all'art. 11, terzo comma, non opera alcuna  distinzione  tra  gli
interventi di recupero e di costruzione di nuovi alloggi),  cosicche'
l'art. 1, comma 153, della legge regionale n. 5  del  2013  non  puo'
essere  contraddittoriamente  applicato,  per  escludere   interventi
ammissibili a finanziamento in virtu' della  normativa  nazionale  in
forza della quale e' stato pubblicato l'avviso; 
        la norma regionale si pone in contrasto con  la  legislazione
nazionale e, sul piano  costituzionale,  si  palesa  illegittima  per
contrasto  con  i  principi  in  materia  di  competenza  legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni, per violazione del principio
di leale collaborazione e della competenza amministrativa di  cui  lo
Stato e' titolare, introducendo una disparita' di trattamento laddove
mette in discussione l'uniformita' territoriale del  Piano  nazionale
di edilizia abitativa (per cui gli interventi  di  nuova  costruzione
sarebbero finanziabili o meno con le risorse del Piano  nazionale,  a
seconda del territorio regionale in cui sono realizzati); 
        l'art. 1, comma 153, cit. non e' applicabile  alla  procedura
regolata dall'avviso costituente la lex specialis,  non  modificabile
in termini peggiorativi dalla norma sopravvenuta ne' disapplicabile; 
        e' stato vanificato l'apporto partecipativo. 
    2.1. La Regione Campania si costituiva in giudizio per  resistere
al ricorso, deducendo l'infondatezza delle censure. 
    L'istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 21 novembre
2014, n. 1956. 
    2.2. Fissata l'udienza pubblica per la  trattazione  del  ricorso
nel merito, con memoria depositata il 3 gennaio 2019 la ricorrente ha
insistito nelle conclusioni rassegnate, chiedendo che  sia  sollevata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  153,
della legge regionale della Campania 6 maggio 2013, n. 5. 
    3.  Il  Collegio  ritiene   di   dover   rimettere   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1,  comma  153,
della  legge  regionale  della  Campania  6  maggio   2013,   n.   5,
ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza. 
    3.1. Occorre premettere che il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112  («Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria») ha recato all'art. 11 («Piano
casa») la previsione di un piano nazionale di edilizia abitativa. 
    Per quanto di interesse in questa sede,  va  evidenziato  che  il
comma 3 (con cui si prevedeva che: «Il Piano nazionale ha ad  oggetto
la realizzazione di  misure  di  recupero  del  patrimonio  abitativo
esistente  o  di  costruzione  di  nuovi  alloggi  ...»)   e'   stato
interamente sostituito in sede di conversione, mediante  l'inversione
delle  espressioni  adoperate  e  l'eliminazione   della   particella
disgiuntiva, cosicche' la disposizione risultante  dalla  conversione
con legge 6 agosto 2008, n. 133 cosi' recita: «Il piano nazionale  di
edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e
la realizzazione di  misure  di  recupero  del  patrimonio  abitativo
esistente»). 
    Giova altresi' segnalare che la relazione al disegno di legge  di
iniziativa governativa, presentato alla Camera  dei  deputati  al  n.
1386 della XVI legislatura, dopo avere premesso che l'art. 11  «tende
ad affrontare la  questione  abitativa  che,  soprattutto  in  ambito
urbano, rappresenta un problema sociale ed economico prioritario  che
deve trovare soluzioni coerenti ed efficaci», espone che: 
        «Per  fronteggiare  una  situazione  di  tale   gravita'   la
disposizione in esame prevede la realizzazione di un Piano  nazionale
di edilizia abitativa, realizzato con il coinvolgimento  di  capitali
pubblici  e  privati,  destinato   a   incrementare   il   patrimonio
immobiliare ad uso abitativo per tutte le categorie  sociali  per  le
quali e' impossibile accedere al libero mercato della locazione». 
    Tali riferimenti inducono a  considerare  evidente  la  scelta  a
favore  di  una  programmazione  nazionale  tendente  a  favorire  il
soddisfacimento  del  diritto  all'abitazione  per  le  categorie  di
cittadini con minori mezzi economici, mediante la costruzione (anche,
se non soprattutto) di nuove abitazioni. 
    Sulla base di tali previsioni di legge, con il menzionato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio  2009  veniva
approvato il  Piano  nazionale  per  l'edilizia  abitativa  e,  nella
Regione Campania, con il decreto dirigenziale n. 376  del  28  luglio
2010 veniva approvato  l'avviso  per  la  definizione  del  Programma
regionale di edilizia residenziale sociale. 
    3.2. Nelle  more  dell'iter  istruttorio,  interveniva  la  legge
regionale della Campania del 6 maggio 2013, n.  5,  il  cui  art.  1,
comma 153, ha cosi' disposto: 
        «In attesa  dell'adozione  di  una  disciplina  organica  sul
contenimento dell'uso del suolo in attuazione della legge 14  gennaio
2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani),  la
concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di  soggetti
attuatori legittimati dalle leggi in vigore  per  il  recupero  e  la
costruzione di alloggi nella Regione Campania e' consentita solo  per
interventi  di  recupero  edilizio  e  non  per   quelli   di   nuova
edificazione. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi  di
nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di  bandi  gia'
pubblicati per i  quali  i  lavori  non  sono  iniziati  nei  termini
previsti, o  non  sono  proseguiti  per  impossibilita'  sopravvenuta
derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i
quali comunque sussistono motivi di  annullamento  o  di  revoca  del
provvedimento di ammissione al contributo, la giunta regionale adotta
la definitiva pronuncia di  decadenza  e  le  relative  risorse  sono
destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica». 
    Per effetto della  normativa  regionale  sopravvenuta,  e'  stata
disposta  l'archiviazione  dei   progetti   di   nuova   edificazione
presentati dalla cooperativa ricorrente. 
    In seguito, l'art. 1,  comma  82,  della  legge  regionale  della
Campania del 7 agosto 2014, n. 16 ha stabilito che: 
        «Dopo il comma 153  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
5/2013, e' inserito il seguente: 
        "153-bis. Ai procedimenti, avviati ai sensi del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma  di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009,
n. 40251  (Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa)  finalizzati  a
finanziare  attivita'  di  nuova  edificazione,  non  si  applica  la
disciplina di cui al comma 153 a  condizione  che  gli  stessi  siano
stati avviati anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 5/2013, e si  concludano,  con  la  sottoscrizione
delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel  termine
inderogabile di sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione.  Decorso  tale  termine  i  procedimenti  non
conclusi  con  la  sottoscrizione  della  suddetta  convenzione  sono
archiviati in via definitiva."». 
    4. La questione di legittimita'  costituzionale  della  riportata
norma  di  legge  regionale  e'  di  sicura  rilevanza  nel  presente
giudizio, in quanto: 
        come  detto,  per  effetto  di   essa   e'   stata   disposta
l'archiviazione dei progetti di nuova edificazione  presentati  dalla
cooperativa ricorrente; 
        in  suo  favore  non  opera  la  successiva  disposizione  di
salvaguardia introdotta con l'art. 1, comma 82, della legge regionale
n. 16 del 2014, poiche': 
          a) «in base al principio cardine del tempus regit actum, la
legittimita' di un atto amministrativo va scrutinata sulla  base  dei
presupposti  di  fatto  e  di  diritto  esistenti  al  momento  della
emanazione dell'atto lesivo,  salvo  poi  a  verificare  le  ricadute
sull'atto impugnato conseguenti al sopravvenuto venir meno di  alcuno
dei   suoi   presupposti   di   fatto   (ad   esempio,   a    seguito
dell'annullamento  di  un  atto   presupposto,   che   determina   la
illegittimita' in via derivata dell'atto conseguenziale),  ovvero  di
diritto rispetto alla disposizione  applicata  (modifica  retroattiva
della  norma,  mancata  conversione  in  legge   del   decreto-legge,
declaratoria di illegittimita' costituzionale)» (sentenza  di  questa
Sezione del 18 febbraio 2019, n. 919; cfr.,  altresi',  Cons.  Stato,
sez.  IV,  21  agosto  2012,  n.  4583:  «la   legittimita'   di   un
provvedimento amministrativo si deve accertare con  riferimento  allo
stato  di  fatto  e  di  diritto  esistente  al  momento  della   sua
emanazione, secondo  il  principio  del  "tempus  regit  actum",  con
conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che  non  possono
in alcun caso legittimare ex  post  precedenti  atti  amministrativi:
infatti, come non e' possibile, "validare" susseguentemente un'azione
amministrativa che al  momento  in  cui  fu  adottata  si  appalesava
illegittima, egualmente  non  potrebbe  discendere,  dall'intervenuta
abrogatio legis susseguente alla  adozione  dell'atto  amministrativo
impugnato, un giudizio di illegittimita' del medesimo  fondato  sulla
sopravvenienza normativa: e cio' ovviamente, fatte salve  le  ipotesi
di eventuale espressa clausola di retroattivita'  della  legge  (cfr.
sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009, n.  5195).
Tale principio di valenza generale non  trova  peraltro  applicazione
nel caso in cui la successione  di  leggi  nel  tempo  dipenda  dalla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge»); 
          b) l'applicabilita' della norma sopravvenuta  nel  caso  di
specie e' stata esclusa dal comportamento  della  Regione,  che  (sul
piano legislativo) ha mantenuto in vigore il  predetto  comma  153  e
(sul piano amministrativo) non ha  inteso  esercitare  il  potere  di
autotutela con riguardo agli impugnati  provvedimenti,  disattendendo
la richiesta rivolta dalla ricorrente con  istanza  del  5  settembre
2014 (doc. 6 della sua produzione), di fatto impedendole di avvalersi
della disposizione  legislativa  successivamente  intervenuta  e  che
avrebbe consentito la prosecuzione dell'iter; 
          c) alla norma dell'art. 1, comma 82, della legge  regionale
n. 16 del 2014 non puo' riconnettersi una portata  interpretativa  ed
un'efficacia retroattiva, avuto riguardo al suo contenuto e  mancando
una manifestazione espressa in tal senso,  palesandosi  piuttosto  il
carattere innovativo e integrativo della precedente norma (che, fermo
restando quanto disposto sul divieto  di  accordare  i  benefici  per
interventi di nuova edificazione, si limita a introdurvi  una  deroga
condizionata), di tal che essa opera per l'avvenire in base al canone
generale  dell'art.  11  delle  preleggi,  mentre  «va   riconosciuto
carattere interpretativo alle norme che hanno il  fine  obiettivo  di
chiarire il senso di norme preesistenti  ovvero  di  escludere  o  di
enucleare  uno  dei  sensi  fra   quelli   ritenuti   ragionevolmente
riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi e'
tenuto  ad  applicare  la  disposizione  considerata  un  determinato
significato normativo» (C. Cost. n. 73 del 2017); 
        per quanto sin qui detto, ne  conseguirebbe  il  rigetto  del
ricorso, stante la portata precettiva della  norma,  la  sua  diretta
applicabilita'  con  riferimento  ai   progetti   della   Cooperativa
ricorrente, la cui archiviazione mostrerebbe in tal caso un contenuto
interamente vincolato,  con  infondatezza  della  censura  di  ordine
procedimentale dedotta con il terzo motivo. 
    5. In quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  ad  avviso  del
Collegio e' rinvenibile la  violazione  delle  seguenti  norme  della
Costituzione. 
    5.1. La norma censurata (il comma 153  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 5/2013) appare illegittima con  riferimento  all'art.  3
della  Costituzione,  ponendo  un'ingiustificata  disuguaglianza  tra
situazioni  comparabili  e  meritevoli   dello   stesso   trattamento
giuridico, facendo dipendere la possibilita' di ottenere  i  benefici
in questione dal mero dato  cronologico  dell'esame  delle  pratiche,
escludendo le istanze esaminate per prime (oggetto di  archiviazione,
come nella specie), laddove quelle successivamente  scrutinate  hanno
potuto giovarsi di  quanto  disposto  con  il  successivo  intervento
legislativo regionale (il comma 153-bis). 
    5.2. L'art. 1, comma 153, della legge regionale della Campania  6
maggio 2013, n. 5 si mostra incoerente con il riparto  di  competenza
legislativa. 
    Occorre muovere dalla sentenza della Corte costituzionale del  26
marzo 2010, n. 121 che, in sede  di  scrutinio  della  norma  statale
(art. 11 della legge n. 133 del 2008), ha precisato che  «la  materia
dell'edilizia residenziale pubblica,  non  espressamente  contemplata
dall'art.  117  Cost.,  "si  estende  su  tre  livelli   normativi"»,
ponendosi il secondo di essi  (riguardante  la  programmazione  degli
insediamenti  di  edilizia  residenziale  e,   in   particolare,   la
previsione di un piano nazionale di edilizia abitativa) nella materia
concorrente «governo  del  territorio»,  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'art. 117. 
    E' stato quindi statuito che «lo Stato, con  il  suddetto  piano,
fissa i principi generali che devono presiedere  alla  programmazione
nazionale ed a quelle regionali nel  settore.  Nello  stabilire  tali
principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie  attribuzioni  in
una  materia  di  competenza  concorrente,  come  il   "governo   del
territorio". L'attuazione tecnico-amministrativa della norma  oggetto
di impugnazione e'  demandata  allo  Stato,  per  quanto  attiene  ai
profili nazionali uniformi, con  la  conseguenza  che  la  competenza
amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello
nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di
sussidiarieta' di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., allo  Stato
medesimo. D'altra parte, questa  Corte  ha  gia'  precisato  che  «la
determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche
categorie  di  soggetti  deboli  non  puo'  essere  disgiunta   dalla
fissazione su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare
squilibri e disparita' nel godimento del diritto alla casa  da  parte
delle categorie sociali disagiate» (sentenza n. 166  del  2008)»  (C.
Cost. cit., p. 6.1). 
    Avuto riguardo a cio', si ritiene  che  la  potesta'  legislativa
esercitata nella specie dalla Regione Campania invada la fissazione a
livello statale  dei  principi  riguardanti  l'edilizia  residenziale
pubblica e, in specie, la  determinazione  del  contenuto  del  Piano
nazionale di edilizia abitativa (che espressamente annovera  nel  suo
oggetto la costruzione di nuove abitazioni), in violazione di  quanto
stabilito  dall'art.  117,  terzo  comma,   ultimo   periodo,   della
Costituzione, a tenore del  quale:  «Nelle  materie  di  legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta'  legislativa,  salvo  che
per la  determinazione  dei  principi  fondamentali,  riservata  alla
legislazione dello Stato». 
    Deve dunque escludersi che in materia il potere legislativo della
Regione possa produrre esiti  diversi  rispetto  alla  programmazione
nazionale, dovendo  i  compiti  regionali  rispettare,  piuttosto,  i
vincoli specifici e i principi  della  legge  nazionale  (cfr.  Corte
costituzionale  n.  347  del  1993,  p.  6:  «in  tema  di   edilizia
residenziale e abitativa pubblica o di edilizia  cosiddetta  sociale,
alle regioni spettano ampi poteri amministrativi e  legislativi,  nei
limiti del territorio o degli interessi regionali,  in  coordinamento
con i programmi, i criteri e le disposizioni in sede nazionale»). 
    Pertanto la legislazione regionale puo' avere spazi per  modulare
la realizzazione di nuove  abitazioni  e  il  recupero  dell'edilizia
preesistente (fissando priorita', stabilendo preferenze, introducendo
modalita' di realizzazione  degli  interventi,  ecc.),  ma  non  puo'
escludere del tutto la costruzione di nuove abitazioni che, in quanto
formanti oggetto dell'art. 11 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito  con  la  legge  6  agosto  2008,  n.  133  (e  delle
disposizioni che ne  derivano),  debbono  essere  in  qualche  misura
consentite nel territorio regionale campano e non possono essere  del
tutto obliterate, per il rilievo  della  legislazione  statale  e  il
vincolo  promanante  dalla  legislazione   statale   che   fissa   un
ineludibile principio di concorrenza delle nuove costruzioni  con  il
recupero del patrimonio edilizio esistente, nella determinazione  del
contenuto del Programma regionale di edilizia  residenziale  sociale,
attuativo dell'art. 8 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 luglio 2009 «Piano nazionale di edilizia abitativa». 
    6. Conclusivamente, va dichiarata rilevante e non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 153, della legge regionale della Campania 6 maggio 2013, n.  5,
in relazione agli articoli 3 e 117 della Costituzione. 
    Pertanto, va sospeso il giudizio e ordinata la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, nonche' la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti in causa e al Presidente della giunta  regionale
della Campania  e,  altresi',  la  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio regionale.